Normativa Shopper Agosto 2014

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I SACCHI MONOUSO COMMERCIALIZZABILI SONO SOLO QUELLI CERTIFICATI UNI EN 13432:2002

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 116/2014) del Decreto Legge Competitività (n. 91/2014), è stato completato l’iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili. I cinque governi che dal 2007 si sono succeduti con differenti maggioranze parlamentari hanno sempre confermato la ferma determinazione a dare piena attuazione alle norme nazionali che hanno contribuito ad accelerare l’adozione di un provvedimento comunitario già votato del Parlamento Europeo ed ora in discussione al Consiglio Europeo.

La suddetta legge di conversione del Decreto Legge Competitività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, contiene una norma (art. 11, comma 2-bis) che fa scattare dallo scorso 21 agosto le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.
La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi – che si applica anche qualora tali prodotti vengano ceduti al pubblico a titolo gratuito [v. art. 1, lett. d) D.M. 18 marzo 2013, n. 67447] – parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

Il legislatore ha dunque disposto l’entrata in vigore immediata del predetto regime sanzionatorio, e con l’occasione si ricorda che:

– I prodotti monouso conformi sono solo quelli certificati biodegradabili e compostabili in accordo con la norma UNI EN 13432:2002.

– Gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla UNI EN 13432:2002 sono AIB Vincotte, Certiquality s.r.l. e Dincertco.

– In Italia è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori (con la collaborazione dell’ente certificatore Certiquality s.r.l.) che rilascia il marchio “Compostabile-CIC”.

– Quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili, gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa di cui sopra, ossia:

– 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;

– 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;

– Per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.


Per facilitarvi la comprensione dei vari passaggi normativi abbiamo riepilogato le principali norme che si sono succedute negli anni e, in particolare:

  1. Art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), poi modificati dall’art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78; tale legge determina la volontà del Governo di trovare modalità per la riduzione della produzione e distribuzione degli shopper di plastica, ai fini di ridurre le emissioni di C02 e favorire lo sviluppo di materiali eco-compatibili dalla chimica verde.
  2. Art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 (il d.l. competitività ne ha modificato il comma 4 sulle sanzioni); tale norma determina la volontà del Governo di introdurre misure concrete per la riduzione della commercializzazione degli shopper di plastica e chiarisce che il concetto di biodegradabilità si riferisce solo al materiale compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. Secondo tale disposizione, quindi, possono essere commercializzati solo gli shopper monouso certificati compostabili UNI EN 13432. Si prevede anche la possibilità di commercializzare sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri, nel rispetto di determinati spessori minimi e di determinate percentuali di plastica riciclata. Vengono introdotte sanzioni specifiche, prevedendone l’entrata in vigore dopo 60 giorni dall’emanazione del Decreto ministeriale che disciplini le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e le modalità di informazione ai consumatori.
  3. Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 18 marzo 2013; precisa le caratteristiche tecniche dei sacchi commercializzabili, chiarisce il concetto di commercializzazione (che ricomprende anche la messa a disposizione gratuita dei sacchi), introduce le modalità di informazione ai consumatori (le diciture da apporre sui sacchi stessi); conferma le sanzioni già previste dal d.l. n. 2/2012; entra in vigore a condizione che la Commissione europea non si opponga. Il decreto viene dunque notificato a Bruxelles e il periodo di standstill termina lo scorso 13 Settembre 2013;
  4. Articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 come da ultimo modificato dal d.l. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014; conferma che le sanzioni sono in vigore dal 21 agosto 2014.

 

Al seguente link troverete i testi delle normative sopracitate: http://www.assobioplastiche.org/normative-del-settore/

Come riconoscere i sacchi conformi: Scarica il documento completo

News e aggiornamenti:

15/09/2014 – Sugli Shopper indaga Guariniello – Leggi la news

12/09/2014 – Shopper: chiariamo i primi dubbi – Leggi la news

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